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Il modello 730

Il Modello 730 una dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai contribuenti che risultano essere, nell'anno in corso o alla data di presentazione del modello 730/4, lavoratori dipendenti, pensionati, o collaboratori.
Essi si possono rivolgere al proprio Sostituto d'imposta (qualora sia disponibile a prestare assistenza fiscale) o ad un Centro di assistenza fiscale.
La presentazione della dichiarazione Modello 730 può essere anche effettuata da lavoratori con contratto a tempo determinato, con durata inferiore all'anno.
Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.
Il modello composto dal frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.
Preliminarmente il contribuente deve controllare se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se esonerato da quest'obbligo.
Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.
Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se ha diritto o meno ad utilizzare questo modello.
Prima di compilare la dichiarazione necessario leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

Chi può presentare il Modello 730

Nel 2014, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d'imposta di presentazione sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all'estero per lavoro);
  • contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc...);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc...);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Modello 730 integrativo e Modello Unico Integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito, a sua scelta può presentare un Modello 730 integrativo oppure un Modello Unico Persone Fisiche. La presentazione del Modello 730 integrativo va effettuata ad un CAF, anche se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale del Sostituto d'imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730 ordinario e quindi non fa venire meno l'obbligo al Sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi d'imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello unico comportino un minore credito o un maggiore debito d'imposta (ad esempio l'omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d'imposta. Egli potrà avvalersi del "Ravvedimento operoso". Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l'anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l'errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo.

  • i Modelli 730 dei propri dipendenti recheranno il visto di conformità;
  • il Sostituto d'imposta deve esclusivamente effettuare le operazioni di conguaglio sulla base dei dati trasmessi dal CAF;
  • i Modelli 730 saranno inviati all'Agenzia delle Entrate direttamente dal CAF;
  • operare quale Centro di Raccolta del CAF stesso e redigere, direttamente dalla propria scrivania, le dichiarazioni Mod. 730 per i propri assistiti utilizzando il Software Mod. 730 online;
  • Trasmettere telematicamente i dati al CAF per il successivo invio all'Agenzia delle Entrate;
  • ottenere un controllo sugli eventuali errori formali e di liquidazione dell'imposta riguardanti il Modello 730;
  • prelevare e stampare le dichiarazioni corrette e con il visto di conformità;
  • visualizzare i 730-4 inviati da CAF ai Sostituti d'imposta.
Siti utili

 
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